Incidente in una strada privata? L'Assicurazione deve risarcire

Qualora il sinistro si verifichi in un’area privata, l’Assicurazione deve risarcire i danni subiti dalla vittima? La garanzia assicurativa prevista per la responsabilità civile auto si estende in tutti i casi in cui l’uso del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale e, conseguentemente, la stessa è operativa anche per l’ipotesi in cui l’incidente avvenga in un’area privata, così come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la recente sentenza 30.7.2021 n. 21983.

La pronuncia della Corte di Cassazione

La pronuncia trae origine a seguito di sinistro nel quale il nipote è rimasto investito dal nonno, mentre quest’ultimo si trovava alla guida del proprio mezzo nel cortile privato di casa.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul punto essendo stato proposto ricorso avverso la sentenza con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni, sul presupposto che l’investimento era avvenuto in un cortile di un’abitazione privata recintata e, in quanto tale, non essendo un’area dove era consentita la circolazione di un numero indeterminato di persone, non vi era la copertura assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni.

È stato posto, pertanto, il quesito alle Sezioni Unite, quale questione di massima di particolare importanza, per stabilire se l’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel senso che la nozione di “circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico” comprenda quella “su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”.

Le Sezioni Unite, esaminata dettagliatamente l’interpretazione della nozione di circolazione dei veicoli accolta nel nostro diritto interno, hanno messo in luce come la normativa italiana, a differenza di quella comunitaria, ponga l’accento unicamente sull’uso pubblico delle aree nelle quali avviene la circolazione e non sulla conformità della funzione abituale del veicolo.

La Corte ha rilevato che, essendo la finalità della normativa quella di assicurare la massima protezione per le vittime di incidente, in conformità al diritto europeo, la nozione di circolazione di veicoli viene estesa fino a ricomprendere ogni utilizzo o possibile utilizzo in relazione alla sua funzione di mezzo di trasporto, così da garantire la tutela dei diritti risarcitori dei soggetti danneggiati.

La copertura assicurativa

La copertura assicurativa sarà, dunque, operativa anche per l’ipotesi in cui il sinistro avverrà durante la circolazione in un’area privata, escludendosi la risarcibilità soltanto in quelle situazioni in cui l’incidente si verificherà allorquando il veicolo sarà adibito a finalità diversa dal trasporto, come ad esempio utilizzato come macchina da lavoro o come arma.

Il criterio distintivo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per l’r.c.a. deve, pertanto, rinvenirsi nell’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale, indipendentemente dal luogo in cui il sinistro è avvenuto.






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